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Vorrei sapere se nelle scuole ai fini antincendio per il DM 26/08/92 p.to 3.1 (reazione al fuoco) è ammesso l'utilizzo di strutture di legno lamellare a vista
Vorrei sapere se nelle scuole ai fini antincendio per il DM 26/08/92 p.to 3.1 (reazione al fuoco) è ammesso l'utilizzo di strutture di legno lamellare a vista senza dover obbligatoriamente trattare le superfici per renderle di classe 1 o rivestirle con cartongesso, trattandosi di strutture portanti e non di rivestimenti (sembra idea diffusa nel settore che si faccia riferimento ai soli materiali di rivestimento). Oppure per lasciare il legno a vista è sempre necessario trattarlo con vernici apposite?
Risposta a cura di Mauro Andreolli, TimberTech
Pubblicato il 02/01/2020
Si riporta un estratto del punto 3.1 del decreto citato:
a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l’impiego dei materiali di classe I in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);
c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
Tali prescrizioni vanno adottate anche per il legno con funzione strutturale.
Attualmente la distinzione prevista dal DM del 26/06/84 dei materiali in incombustibili (classe 0) e combustibili (classe da 1 a 5), non è più in vigore, ma si sono adottate anche in ambito nazionale le cosiddette »Euroclassi« di reazione al fuoco (A1, A2, B, C, D, E, F) determinate in accordo con la norma UNI EN 13501-1.
Per stabilire una corrispondenza tra le vecchie classi di reazione »italiane« e quelle nuove »europee« ci si può riferire al D.M.15.03.2005 (G.U. n.73 del 30/03/05) del Ministero dell’Interno »Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio«.
Risposta gentilmente concessa da promo_legno