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    Come devono essere numerate le DoP della ferramenta metallica?

    Sono il progettista e DL di una scuola in legno a pareti Xlam e il collaudatore mi contesta il fatto che le DoP e marcature CE relative alla ferramenta utilizzata (viti, hold-down, squadrette, nastri forati ecc) non fa esplicito riferimento al cantiere in quanto si tratta di "generiche DoP/CE" scaricabili direttamente dal sito di un noto produttore. La mia domanda è questa: l'insieme DoP/CE più i documenti di trasporto (DDT con riferimento quindi all'impresa ed allo specifico cantiere) possono essere considerati nel loro insieme sufficienti a garantire il rispetto del Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione 305/2011 e delle Norme Tecniche Italiane NTC18?

    Risposta a cura di Matteo Izzi, Conlegno

    Pubblicato il 22/10/2022

    In merito alla numerazione delle Dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione, il Regolamento n. 305/2011/EU (Construction Products Regulation, CPR) specifica unicamente che "Dovrebbe essere possibile numerare la dichiarazione di prestazione secondo il numero di riferimento del tipo di prodotto".

    Alla luce di tale indicazione, è pertanto ammesso che un fabbricante rediga delle DoP "generiche" ovvero che non riportano al loro interno specifica indicazione del cantiere dove avviene la fornitura ma solo riferimento al prodotto (es. "vite a tutto filetto diametro 8 mm" o un codice commerciale).

    La sua perplessità è tuttavia lecita in quanto, se uno legge il punto 11.7.10.1.2 delle NTC 2018, trova scritto che tutte le forniture devono essere accompagnate da "dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011 oppure dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto ed in particolare: la classe di resistenza del materiale, l’euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell’anno di produzione; sulla stessa dichiarazione deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto".

    La precisazione relativa al riferimento al documento di trasporto è relativa ai soli prodotti qualificati ai sensi delle NTC 2018, e quindi si applica alla parte della frase che segue la parola "oppure", mentre non può essere prescritta per i prodotti che recano la marcatura CE per i quali valgono le indicazioni fornite dal CPR