Assolegno risponde

Gli esperti al servizio del settore

    #Normativa   #Proprietà meccaniche   #Marcatura CE   #Materiali da costruzione  

    Controlli di accettazione e prove distruttive

    Buon giorno, la vostra associazione si è mai interessata della problematica sollevata dal punto NYC 2018 11.7.10.2 "Controlli di accettazione in cantiere", in particolare i commi seguenti: Per gli elementi di legno lamellare dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla classificazione delle tavole e alle prove meccaniche distruttive svolte obbligatoriamente nello stabilimento di produzione relativamente allo specifico lotto della fornitura in cantiere (prove a rottura sul giunto a pettine e prove di taglio e/o delaminazione sui piani di incollaggio). Inoltre, su almeno il 5% del materiale pervenuto in cantiere, deve essere eseguito il controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni della UNI EN 14080. Per gli altri elementi giuntati di cui ai paragrafi 11.7.3, 11.7.5 ed 11.7.6, dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla classificazione del materiale base e alle prove meccaniche previste nella documentazione relativa al controllo di produzione in fabbrica, svolte obbligatoriamente in stabilimento relativamente allo specifico lotto della fornitura in cantiere. Inoltre, su almeno il 5% del materiale pervenuto in cantiere, deve essere eseguito il controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche applicabili. I produttori tedeschi ed austriaci si rifiutano di fornire tali documentazioni, in sfregio alla Norma e al principio dell'equi-concorrenza (i produttori italiani forniscono tale documentazione). Credo che l'unico motivo serio per non consegnarla è che le prove non esistano proprio. Chiedo cortesemente un Vostro commento in merito e se, come associazione di categoria, pensate di intervenire in qualche modo presso i produttori esteri al fine del rispetto della Norma vigente sul nostro territorio.

    Risposta a cura di Marco Luchetti, -

    Pubblicato il 07/10/2022

    Prima di trattare l’argomento oggetto del quesito, si riporta per maggior chiarezza una breve analisi della UNI EN 14080: 2013 e relativo EAD 130005-00-0304 (“Solid wood slab element for use as structural element in buildings”) per quanto riguarda i controlli distruttivi che avvengono all’interno dello stabilimento a carico del fabbricante.

    Il campionamento in relazione alle prove da condurre sul giunto è regolamentato all’interno dell’Allegato E della UNI EN 14080. A tal proposito si riporta per completezza quanto indicato nel paragrafo E.1.2 “For factory production control”:

    “The specimens taken in a shit shall, as far as possible, be taken evenly distributed in time and shall be representative for the lamination size produced during the shift”

    Per quanto invece attiene alla periodicità delle medesime prove, questa è specificata in Tabella 16 “Factory prodution control for glued laminated products”:

    o “At least 3 per shift and line, highest strength class or manufacturer specific strength class and adhesive” (prove sul giunto a dita) o “for each shift in which gluing is carried out one full cross sectional specimen for each 20 m3 of production or part thereof” (prove di delaminazione)

    Quindi il produttore verifica secondo definite periodicità e in funzione della rappresentatività del turno di lavoro i campioni da sottoporre a prova.

    Sempre in merito a tale argomento le NTC 2018, in relazione ai controlli di accettazione, definiscono quanto di seguito:

    “Per gli elementi di legno lamellare dovrà essere acquisita la documentazione relativa (…) alle prove meccaniche distruttive svolte obbligatoriamente nello stabilimento di produzione relativamente allo specifico lotto della fornitura in cantiere (prove a rottura sul giunto a pettine e prove di taglio e/o delaminazione sui piani di incollaggio).” In questo caso si pone in evidenza i termini “prove meccaniche distruttive svolte obbligatoriamente nello stabilimento”, rendendo chiaro il riferimento a quanto previsto nella stessa UNI EN 14080 per quanto riguarda numero e periodicità delle stesse, senza ulteriori oneri a carico del fabbricante in termini di prove da condurre in stabilimento in riferimento alla fornitura in cantiere.

    Infine, a completamento della risposta giova ricordare che:

    • Per particolari classi di servizio (1 e 2) la UNI EN 14080 prevede la possibilità di sostituire la prova di delaminazione con prova a taglio della linea di colla in accordo a quanto indicato nell’Annex D della stessa UNI EN 14080;

    • La norma UNI EN 14080: 2013 delinea l’obbligo per il fabbricante di registrare le prove che vengono condotte in stabilimento e di conservare tale documentazione per 10 anni (vedi par. 6.3.2.5 “Controls during manufactoring process”);

    • L’ente di Certificazione controlla durante gli audit periodici (due volte / anno) che vengano eseguiti le prove minime condotte dall’azienda e che le stesse vengano registrate con riportate le informazioni al fine di garantire una corretta tracciabilità;

    • La permanenza della validità del certificato “CE” individua la corretta applicazione delle procedure e delle prove sopramenzionate (sul giunto e sulla linea di colla); è parere della presente Associazione che in presenza di certificato CE non si renderebbe necessario da parte della Direzione Lavori l’acquisizione di ulteriori documenti relativi al controllo di produzione, in quanto già oggetto di verifica da parte del Notified body incaricato al controllo della verifica della costanza della prestazione.

    Alla luce del tema sembra altresì utile riportare quanto indicato nelle rispettive CNR DT 206 R1/2018 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di legno” (par. par. 15.2.1.1 – “Controlli sul legno e sui materiali a base di legno”) che conferma quanto indicato nella presente risposta (vedi estratto riportato di seguito):

    “i controlli distruttivi effettuati in stabilimento sono di carattere obbligatorio secondo le periodicità definita dalle specifiche tecniche di riferimento. La permanenza della validità del certificato CE indica implicitamente la corretta applicazione delle procedure e delle prove sopramenzionate (sul giunto e sulla linea di colla); pertanto in presenza di certificato CE non è necessario da parte della Direzione Lavori l’acquisizione di ulteriori documenti relativi al controllo di produzione (quali ad es. il registro delle prove interne o la documentazione inerente la classificazione delle tavole)”