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#Normativa #ETA #Certificato di Valutazione Tecnica
A livello autorizzativo, Certificato di Valutazione Tecnica o ETA sono sufficienti per sistemi costruttivi non compresi all'interno delle NTC?
Il paragrafo C4.6 della Circolare esplicativa NTC 2018 riprende il concetto “Sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle presenti norme tecniche per le costruzioni”. Qualora il sistema costruttivo non fosse compreso all’interno delle NTC per la realizzazione di una data opera è sufficiente a livello autorizzativo che il produttore sia in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica o ETA?
Risposta a cura di Maurizio Piazza, Università di Trento
Pubblicato il 03/01/2020
Le NTC chiariscono che si intendono per “sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle presenti norme tecniche” quelli per cui le regole di progettazione ed esecuzione non siano previste nelle NTC stesse o nei riferimenti tecnici e nei documenti di comprovata validità di cui al Capitolo 12. Pertanto, per l’impiego di tali sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati nelle NTC, così come sopra chiarito, si applica quanto definito nell’articolo 52, comma 2, del DPR 380/2001. Si ricorda che l’art 52 (comma 2) recita quanto segue:
“Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”
Tale dichiarazione sarà riferita allo specifico progetto e/o cantiere, non avrà carattere generale, dovrà essere comunque preventiva all’avvio dei lavori e potrà essere richiesta mediante istanza indirizzata al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo le procedure previste dallo stesso Servizio.
Come indicato nelle NTC, in ogni caso, i materiali o prodotti strutturali utilizzati nel sistema costruttivo devono essere conformi ai requisiti di cui al Capitolo 11, con particolare riferimento, per i materiali o prodotti innovativi, a quanto previsto al caso c) del par. 11.1 (qualificazione mediante marcatura CE basata su ETA oppure mediante Certificato di Valutazione Tecnica).
La Dichiarazione di idoneità di sistemi costruttivi, di cui all’articolo 52, comma 2 del D.P.R. 380/2001, costituisce, pertanto, atto diverso dal Certificato di Valutazione Tecnica o ETA di materiali o prodotti innovativi. Quest’ultimo, infatti, costituisce documentazione di qualificazione idonea alla dichiarazione delle prestazioni finalizzata alla commercializzazione ed impiego di un prodotto da costruzione, indipendentemente dall’uso specifico, dalle regole di progettazione dell’opera di destinazione e che non ne comprova l’idoneità ad uno specifico impiego in un determinato sistema costruttivo o in una determinata opera.
La Dichiarazione di idoneità di cui al paragrafo 4.6 delle NTC e come ben specificato all’interno della Circolare Esplicativa si riferisce invece ad uno specifico sistema costruttivo oppure ad una specifica opera, con particolare riferimento ai casi in cui vengono impiegati criteri di progettazione non contenuti nelle NTC o nei documenti di comprovata validità in esse considerati.