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Gli attestati di qualificazione come produttore e centro di lavorazione hanno una scadenza? Entrambi gli attestati devono essere oggetto di rinnovo annuale?
Gli attestati di qualificazione come produttore e centro di lavorazione hanno una scadenza? Entrambi gli attestati devono essere oggetto di rinnovo annuale?
Risposta a cura di Marco Luchetti, -
Pubblicato il 03/01/2020
In relazione alla durata e scadenza degli Attestati di Qualificazione per la Produzione e Denuncia di Attività come centro di Lavorazione, la Circolare Esplicativa definisce quanto di seguito:
a) Attestati di qualificazione per la produzione di elementi strutturali
In questo caso, il testo della nuova Circolare Esplicativa definisce quanto di seguito:
“Gli attestati di produzione di elementi strutturali in legno (Uso Fiume, Uso Trieste e tavolato strutturale con profilo maschio femmina), già rilasciati ai sensi delle NTC 2008, cessano di avere validità allo scadere dei cinque anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018”
Quindi, per rinnovare gli attestati nel 2023, ciascun produttore qualificato presso il Servizio Tecnico Centrale dovrà “inoltrare apposita istanza di rinnovo, pagando le relative tariffe indicate dal DM 267/2012”
Il testo della Circolare Esplicativa descrive inoltre le modalità con cui le qualificazioni dei produttori devono essere oggetto di “rinnovo”:
“Per quanto riguarda le procedure di rinnovo degli attestati di qualificazione, l’istanza va trasmessa almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di validità dell’Attestato, corredata da tutta la documentazione prevista per l’avvio della procedura di qualificazione, secondo l’elenco aggiornato del Servizio e come previsto dal par. 11.7.10.1, nonché dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle tariffe previste per il rilascio dell’Attestato. Per quanto riguarda la documentazione rimasta invariata si deve comunque produrre una dichiarazione che ne attesti la permanenza della validità, con relativo elenco esplicativo.”
b) Attestati di denuncia attività come centri di lavorazione
La Circolare precisa che per tali attestati non è prevista una scadenza. Infatti il testo della Circolare recita quanto segue:
“Gli attestati di denuncia attività dei centri di lavorazione continuano a rimanere validi senza scadenza; ne consegue che i precedenti attestati rilasciati ai sensi delle NTC 2008 continueranno ad essere validi anche per le nuove NTC 2018”
c) Termini di rinnovo: Attestati di Qualificazione per la Produzione
Per quanto invece riguarda le modalità di rinnovo annuale, la nuova Circolare Esplicativa, definisce che:
“In relazione ai termini di rinnovo annuale i titolari degli Attestati di Produzione dovranno confermare la loro attività entro il 31 Dicembre di ogni anno, allegando documentazione attestante i controlli di produzione effettuati nell’anno precedente”
d) Termini di rinnovo: Denuncia di attività come centro di lavorazione
Da quanto si può desumere dalla lettura congiunta delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e relativa Circolare Esplicativa, cessa la cogenza l’obbligo di rinnovo degli attestati di denuncia di attività come centro di lavorazione. A tal proposito anche la nota di chiarimenti n.3187 del Consiglio Superiore “Prima Applicazione del DM 17.01.2018 riportante l’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” alle procedure autorizzative e di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale riporta:
“ (…) Comunicazione annuale di conferma attività: con le nuove NTC 2018, cessa questo obbligo per i Centri di lavorazione….”
Riferimenti bibliografici: Nota 3187 “Prima Applicazione del DM 17.01.2018 riportante l’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” alle procedure autorizzative e di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale”