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Aggiornamento del Direttore Tecnico di Produzione, termini e requisiti
Per la figura del Direttore Tecnico di Produzione, quali sono i riferimenti temporali per cui diviene obbligatorio procedere all’aggiornamento? Posso frequentare un qualsiasi corso di formazione e/o aggiornamento o necessita che gli stessi siano approvati dal Servizio Tecnico Centrale?
Risposta a cura di Marco Luchetti, -
Pubblicato il 03/01/2020
Le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 definiscono al par. 11.7.10.1 “Fabbricanti e Centri di Lavorazione” quanto segue:
“Il Direttore Tecnico della produzione, di comprovata esperienza e dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione, assume le responsabilità relative alla conformità alle presenti norme delle attività svolte nel centro di lavorazione. Il Direttore tecnico di produzione deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale.”
Sempre sullo stesso argomento la Circolare Esplicativa precisa quanto segue:
“Per quanto riguarda i Corsi di formazione e di Aggiornamento per “Direttori tecnici della produzione”, si rammenta che “appositi corsi” di formazione erano già stati introdotti con le precedenti NTC 2008; sono ora previsti anche i Corsi di aggiornamento, a cadenza triennale, aventi carattere obbligatorio: ne consegue che i Direttori che abbiano già seguito un Corso di formazione, in caso di mancato aggiornamento, vedranno decadere la loro qualificazione di Direttore. Gli attestati di partecipazione rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008, cessano di avere validità al termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’attuale “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, ovvero al 20 marzo 2021.”
Quindi in ragione delle precisazioni riportate nel testo della circolare Esplicativa dovranno essere frequentati – dai soggetti qualificati come Direttori Tecnici di Produzione - entro il 20 Marzo 2021, opportuni corsi di aggiornamento al fine di mantenere tale qualifica.
In relazione ai processi autorizzativi le stesse NTC (sempre all’interno del medesimo paragrafo) precisano che tutti i corsi (siano questi di formazione e di aggiornamento) dovranno essere approvati dal Servizio Tecnico Centrale, a seguito di una valutazione ed esame delle richieste avanzate dalle società ed enti organizzatori dei corsi medesimi.
“I Regolamenti, i curricula dei docenti e i rispettivi programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere preventivamente approvati dal Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti richiesti dalle presenti norme”
Allo stesso tempo e per completezza si precisa come attualmente sia in valutazione presso la Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici uno schema di parere dedicato a definire requisiti per l’approvazione dei corsi di formazione e aggiornamento per Direttore Tecnico di Produzione, a cui tutte le organizzazioni interessate ad organizzare tali percorsi formativi dovranno uniformarsi in relazione a requisiti di carattere tecnico e organizzativo.