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Fisica tecnica
Marcatura e certificazione
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una copia della documentazione di marcatura CE, secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile al prodotto, oppure copia dell’attestato di qualificazione o del certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;
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dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011 oppure dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto ed in particolare: la classe di resistenza del materiale, l’euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell’anno di produzione; sulla stessa dichiarazione deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto”. I contenuti della Dichiarazione di Prestazione sono fissati dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/11 e s.m.i.) e in particolare dal Capo II “Dichiarazione di prestazione e Marcatura CE”. Entro tali articoli del Reg. 305/11 non si esplicita tra i contenuti cogenti della Dichiarazione di Prestazione, il riferimento ai Documenti di Trasporto della merce.
- una copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione;
- dichiarazione del Direttore tecnico della produzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite;
Documentazione accompagnatoria - Produttore e centro di lavorazione
Devo sempre richiedere la denuncia di attività come centro di trasformazione del fornitore?
Risposta a cura di Marco Luchetti, -
Pubblicato il 02/01/2020
A tal proposito si precisa che, Il paragrafo 11.7.10.1.2 “Forniture e documentazione di accompagnamento” delle NTC 2018 recita quanto segue: “Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da:
Sempre in merito all’argomento si fa presente che la legislazione europea di riferimento permette inoltre al singolo fabbricante di rendere pubblica la propria Dichiarazione di Prestazione attraverso la sua pubblicazione sul proprio sito web, semplificando di molto le procedure di elaborazione della documentazione accompagnatoria al materiale.
Inoltre lo stesso par. 11.7.10.1.2 riporta altresì come cogente la documentazione accompagnatoria quale centro di lavorazione, in particolare le NTC 2018 definiscono i seguenti elaborati ai fini di una accettazione in cantiere:
Si ricorda infine che la stessa Nota di Chiarimenti n. 3187 del 21 Marzo 2018 del Consiglio Superiore, recante “Prima Applicazione del DM 17.01.18, riportante l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni alle procedure autorizzative e di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale” riporta altresì al par. 2.8 “Qualificazione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno” quanto di seguito:
“Obbligo della Denuncia attività come centri di lavorazione: il §11.7.10.1 delle NTC 2018 indica chiaramente che i Produttori di elementi in legno marcati CE (sulla base ad es. delle EN 14080 o delle EN 14081), qualora nei propri stabilimenti effettuino le lavorazioni tipiche dei centri di lavorazione, devono denunciare questa attività al STC, per ottenere il conseguente Attestato. I medesimi obblighi sono posti in capo alle ditte straniere dotate di marcatura CE.”
La denucia di attività come centro di lavorazione diviene ad essere facoltativa solo qualora le medesime lavorazioni effettuate sugli elementi al fine di consentirne la posa in opera sono di fatto eseguite sotto la supervisione del Direttore Lavori all'interno del perimetro del cantiere.