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    #Normativa   #Marcatura CE  

    Posso operare come centro di trasformazione legno in attesa del rilascio dell'Attestato di denuncia attività?

    Ho presentato denuncia di inizio attività di centro trasformazione legno. In attesa dell'arrivo dell'attestato, ho la possibilità di operare? Se no, ci sono alternative?

    Risposta a cura di Marco Luchetti, -

    Pubblicato il 02/01/2020

    I centri di lavorazione (''trasformazione'') nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc) devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività recante il riferimento alla ditta, allo stabilimento, al marchio.

    Le stesse Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17.01.18 - Par. 11.7.10.1) definiscono tale obbligo che tale iter deve essere conseguito sia in presenza di lavorazioni che interessino materiali oggetto di qualificazione nazionale che di certificazione CE ("Nel caso di impiego di prodotti base marcati CE, ogni lavorazione successiva a tale marcatura, non effettuata in cantiere sotto la responsabilità del direttore dei lavori, deve essere effettuata presso un centro di lavorazione").

    In assenza di tale attestazione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale e qualora appunto i lavori non vengano eseguiti in cantiere sotto la responsabilità della Direzione Lavori, il Centro di Lavorazione non è abilitato ad operare.

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno